Pubblicato il Regolamento Europeo 1545/2023 sugli allergeni del 26 luglio 2023

Tempistiche:

  • I prodotti cosmetici immessi sul mercato dopo il 31 luglio 2026 dovranno essere conformi al nuovo regolamento.
  • I prodotti cosmetici già immessi sul mercato prima del 31 luglio 2026, potranno ancora essere messi a disposizione fino al 31 luglio 2028. Dopo tale data anche i prodotti a scaffale non potranno essere messi a disposizione se non conformi al nuovo regolamento.

Ovviamente i prodotti per usufruire di tali deroghe dovranno essere conformi alle restrizioni applicabili al 15 agosto 2023, data in cui il regolamento 1545/2023 entra in vigore.

Aggiornamento sulle sostanze classificate come sostanze CMR nel Regolamento (UE) 2023/1490 della Commissione del 19 luglio 2023

Il 19 luglio 2023, la Commissione europea ha adottato il Regolamento (Ue) 2023/1490, che apporta modifiche al Regolamento cosmetico (Ce) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, riguardante l’uso di sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (Cmr) nei prodotti cosmetici.

Aggiornamento da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea sulla classificazione della sostanza “Biossido di titanio”

La Corte di giustizia dell’UE ha annullato il regolamento delegato della Commissione europea del 2019, che ha etichettato il biossido di titanio (tio2) come cancerogeno per inalazione in alcune forme di polvere. Il pericolo di cancerogenicità, rileva la Corte UE, “è collegato solo ad alcune” particelle respirabili di biossido di titanio presenti in un certo stato fisico, una certa forma, dimensioni e quantità, e “si verifica solo in condizioni di sovraccarico polmonare”.

Aggiornamento del Nuovo Regolamento 2020/878, Nuove schede di sicurezza dal 1° Gennaio 2023

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 giugno 2020, il Regolamento della Commissione CEE/UE 18 giugno 2020 n.878, contiene un aggiornamento alle prescrizioni per la compilazione delle Schede di Sicurezza (SDS) delle sostanze Chimiche contenute nell’allegato II del precedente regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH). Il Regolamento 2020/878, è entrato in vigore dal 16 luglio 2020 e dovrà essere applicato su tutto il territorio europeo, dal 1° gennaio 2021. Le SDS non più conformi al nuovo Regolamento, potranno continuare ad essere fornite in deroga fino al 31 dicembre 2022.

Aggiornamento del Regolamento (UE) 2022/1531 del 15 settembre 2022 sul divieto della commercializzazione di prodotti contenenti la sostanza “Salicilato di metile”

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE NR. 2022/1531 della Commissione del 15/09/2022 che modifica il regolamento cosmetico (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’utilizzo nei prodotti cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione e che rettifica lo stesso regolamento, viene vietato l’utilizzo della sostanza 2-idrossibenzoato di metile (Salicilato di Metile) in preparati destinati ai bambini di età inferiore ai 6 anni ad esclusione dei dentifrici. Il regolamento avrà decorrenza a partire dal 17/12/2022.

Aggiornamento del Regolamento (UE) 2021/1902 sul divieto della commercializzazione di cosmetici contenenti Lilial

Il Regolamento (UE) 2021/1902 della Commissione del 29/10/2021 che modifica gli allegati II, III e V del Reg. cosmetico (CE) 1223/2009 per quanto riguarda l’utilizzo nei cosmetici di determinate sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR) VIETA dal 1 marzo 2022 la commercializzazione di cosmetici contenenti la sostanza 2-(4-terz-butilbenzil) propionaldeide, nome INCI: Butylphenyl methylpropional (Lilial).

Il Regolamento (CE) 1272/2008 in materia di classificazione ed etichettatura delle sostanze (CLP) aggiornato il 19.5.2020 ha determinato la modifica dell’allegato II del Regolamento cosmetico CE 1223/2009 (elenco delle sostanze non ammesse nei cosmetici) – (Gazzetta Europea L 387/3.11.2021).

La sostanza in oggetto è una molecola di sintesi largamente utilizzata come componente odoroso – fragranza nei prodotti cosmetici in particolare profumi, shampoo, saponi, creme per il corpo, latti detergenti ma anche in alcuni prodotti per l’igiene della casa come i detersivi.

Strutturalmente si tratta di un’aldeide dall’odore floreale che ricorda le note profumate del lillà, mughetto e ciclamino che è presente nell’elenco degli allergeni del profumo insieme a diverse altre sostanze.

Il Comitato Scientifico per la sicurezza dei Consumatori della Commissione Europea (SCCS) ha rivalutato questa sostanza e nella suo parere del 14.12 2017 ha ritenuto che non si possa escludere la sua genotossicità. Il Regolamento (UE) 2021/1902, in estrema sintesi, alla luce degli studi condotti vieta l’utilizzo del del BMHCA – Butylphenyl methylpropional nei prodotti cosmetici.

Alla luce di quanto esposto si rende pertanto necessario il ritiro dal commercio di tutti i prodotti cosmetici contenenti la sostanza in oggetto che dall’ 1 marzo 2022 non potranno più essere commercializzati. È pertanto necessario chiedere ai propri fornitori se nei prodotti acquistati è presente tale sostanze ed è comunque necessario controllare gli INCI dei prodotti cosmetici detenuti al fine di verificare la presenza del BMHCA attraverso il suo nome INCI.

Nel caso di presenza di BMHCA i prodotti cosmetici dovranno essere accantonati e sigillati in un contenitore con apposta la dicitura “Prodotti non vendibili o cedibili – da restituire al fornitore” e restituiti al fornitore con le modalità opportune. Traccia di tutta l’operazione dovrà essere mantenuta in caso di controlli da parte delle autorità sanitarie.

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